STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
(approvato dall'assemblea del 5 ottobre 2000)
| Articolo 1 (Costituzione
dell'associazione) |
1. - E' costituita l'associazione italiana dei professori di diritto amministrativo. |
| Articolo
2 (Finalità dell'associazione) |
1. - L'associazione promuove lo studio e l'insegnamento del diritto amministrativo e favorisce lo scambio di idee e di informazioni, anche mediante convegni, dibattiti, pubblicazioni, segnalazioni e recensioni di libri, sul diritto amministrativo e sulle istituzioni pubbliche ed il loro funzionamento. Promuove la circolazione degli scritti di soci e non soci, organizza iniziative su questioni istituzionali e proposte di riforma e diffonde i risultati delle proprie attività. |
| Articolo 3 (Soci) |
1. - Sono soci dell'associazione, su loro richiesta, i professori ordinari e straordinari, anche in pensione, che siano risultati vincitori di un concorso bandito per una materia afferente al raggruppamento di diritto amministrativo, o che, sempre a seguito di concorso, abbiano insegnato in tale qualità per un periodo minimo di cinque anni una materia afferente al raggruppamento. |
| Articolo 4 (Convegno annuale) |
1.- L'associazione organizza un convegno annuale, al quale possono essere invitati dal consiglio direttivo anche non soci. |
| Articolo 5 (Organi dell'associazione) |
1. - Sono organi dell'associazione: |
| Articolo 6 (Assemblea dei
soci) |
1.- L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce annualmente, di norma in occasione del convegno di cui all'articolo 4. |
| Articolo 7 (Consiglio direttivo) |
1.- Il consiglio direttivo è formato dal presidente dell'associazione e da otto consiglieri, eletti tra i soci per tre anni e non immediatamente rieleggibili. Viene assicurato il rinnovo periodico di metà dei componenti del consiglio direttivo. Ciascun socio può indicare sulla scheda elettorale non più di un nome. In caso di parità, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di pari anzianità nel ruolo, il più anziano d'età. |
| Articolo 8 (Presidente) |
1.- Il presidente è eletto per tre anni e non è immediatamente rieleggibile. In caso di parità, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di pari anzianità nel ruolo, il più anziano d'età. |
| Articolo 9 (Entrate) |
1.- Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote associative, da eventuali contributi e donazioni e da ogni risorsa che sia pervenuta nel perseguimento delle finalità statutarie. |
| Articolo 10 (Norma finale) |
1.- In sede di prima elezione del consiglio direttivo e ogniqualvolta si dovesse rinnovare l'intero consiglio, ogni socio dispone di due voti. In tali casi quattro consiglieri eletti durano in carica due anni. Tale durata si applica prioritariamente agli eventuali membri uscenti del consiglio. Ove questi ultimi siano eletti in numero superiore a quattro, durano due anni nella carica i membri eletti con minor numero di voti. |