Home   Mappa del sito   Info     Contatti 
Autenticazione Utente
L'ASSOCIAZIONE
Statuto  Struttura   Informazioni
ELENCHI
Professori ordinari, associati
e ricercatori
VITA DEGLI ATENEI
Insegnamenti di Diritto Amministrativo
Dottorati di Ricerca, Master
INCONTRI DI STUDIO
Appuntamenti ed incontri
LAVORI IN CORSO
Ricerche in corso di elaborazione
MATERIALI
Relazioni Contributi
FORUM
UNIVERSITA'
Normazione Recente   Riforme
VALUTAZIONI COMPARATIVE
Bandi  Elettorati  Valutazioni
Commissioni Idonei Vincitori
LINKS
Siti di interesse specifico
Servizi web e tools

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
(approvato dall'assemblea del 5 ottobre 2000)  


Articolo 1 (Costituzione dell'associazione)

1. - E' costituita l'associazione italiana dei professori di diritto amministrativo.
2. - L'associazione ha sede in Roma. Gli organi possono riunirsi anche al di fuori della sede.

 
Articolo 2 (Finalità dell'associazione)

1. - L'associazione promuove lo studio e l'insegnamento del diritto amministrativo e favorisce lo scambio di idee e di informazioni, anche mediante convegni, dibattiti, pubblicazioni, segnalazioni e recensioni di libri, sul diritto amministrativo e sulle istituzioni pubbliche ed il loro funzionamento. Promuove la circolazione degli scritti di soci e non soci, organizza iniziative su questioni istituzionali e proposte di riforma e diffonde i risultati delle proprie attività.
2. - L'associazione può aderire ad organismi, anche stranieri o internazionali, con finalità similari o collegate e può collaborare con essi.

 
Articolo 3 (Soci)

1. - Sono soci dell'associazione, su loro richiesta, i professori ordinari e straordinari, anche in pensione, che siano risultati vincitori di un concorso bandito per una materia afferente al raggruppamento di diritto amministrativo, o che, sempre a seguito di concorso, abbiano insegnato in tale qualità per un periodo minimo di cinque anni una materia afferente al raggruppamento.
2.- Possono essere ammessi all’associazione quali soci, su loro richiesta, i professori ordinari e straordinari che siano risultati vincitori di un concorso bandito anche per una materia afferente a raggruppamenti diversi, i quali abbiano dimostrato con le loro pubblicazioni il perdurante interesse per il diritto amministrativo.
2-bis. Con riferimento ad altri modi di accesso alla qualifica di professore universitario ordinario o straordinario eventualmente previsti dalla legge, è riservata al Consiglio Direttivo ogni valutazione sulle domande di iscrizione all’Associazione da effettuarsi sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le valutazioni concorsuali.
3. - La partecipazione alle attività dell'associazione è consentita ad altri studiosi con le modalità stabilite dal consiglio direttivo.
4.- I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, entro il 31 ottobre di ogni anno.
5.- Il mancato pagamento di due quote annuali consecutive comporta, previo avvertimento, l'esclusione dall'associazione.
6.- L’assemblea dei soci può ammettere professori stranieri quali soci corrispondenti. I soci corrispondenti non sono obbligati al pagamento della quota annuale.

 
Articolo 4 (Convegno annuale)

1.- L'associazione organizza un convegno annuale, al quale possono essere invitati dal consiglio direttivo anche non soci.
2.-. La sede del convegno annuale è scelta secondo un criterio di rotazione fra le sedi universitarie.

 
Articolo 5 (Organi dell'associazione)

1. - Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente.

 
Articolo 6 (Assemblea dei soci)

1.- L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce annualmente, di norma in occasione del convegno di cui all'articolo 4.
2.- L'assemblea, con voto segreto e a maggioranza dei presenti, elegge tra i soci professori ordinari il presidente. Con votazione separata e con le modalità di cui all'articolo 7 elegge inoltre gli altri componenti del consiglio direttivo. Non sono ammesse votazioni per acclamazione. Non è ammesso il voto per delega.
3.- Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
4.- L'assemblea delibera sulle linee programmatiche dell'attività dell'associazione e su tutte le questioni sottoposte all'assemblea dal consiglio direttivo o da almeno 15 soci.
5.- L'assemblea delibera, su proposta del consiglio direttivo, sull'ammissione di nuovi soci e sul bilancio. L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

 
Articolo 7 (Consiglio direttivo)

1.- Il consiglio direttivo è formato dal presidente dell'associazione e da otto consiglieri, eletti tra i soci per tre anni e non immediatamente rieleggibili. Viene assicurato il rinnovo periodico di metà dei componenti del consiglio direttivo. Ciascun socio può indicare sulla scheda elettorale non più di un nome. In caso di parità, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di pari anzianità nel ruolo, il più anziano d'età.
2.- Il consiglio direttivo dà attuazione alle linee programmatiche approvate dall'assemblea, predispone il bilancio, propone l'ammissione di nuovi soci, determina l'ammontare della quota associativa ed esercita ogni altro compito necessario per il funzionamento dell'associazione.
3.- Il presidente convoca il consiglio direttivo quando lo ritenga necessario ed in ogni caso su richiesta di almeno tre consiglieri.
4.- Il consiglio direttivo sceglie fra i suoi membri il segretario e il tesoriere.

 
Articolo 8 (Presidente)

1.- Il presidente è eletto per tre anni e non è immediatamente rieleggibile. In caso di parità, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di pari anzianità nel ruolo, il più anziano d'età.
2.- Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea.
3.- Nel caso di impedimento, il presidente è sostituito dal membro del consiglio direttivo con maggiore anzianità in ruolo.

 
Articolo 9 (Entrate)

1.- Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote associative, da eventuali contributi e donazioni e da ogni risorsa che sia pervenuta nel perseguimento delle finalità statutarie.

 
Articolo 10 (Norma finale)

1.- In sede di prima elezione del consiglio direttivo e ogniqualvolta si dovesse rinnovare l'intero consiglio, ogni socio dispone di due voti. In tali casi quattro consiglieri eletti durano in carica due anni. Tale durata si applica prioritariamente agli eventuali membri uscenti del consiglio. Ove questi ultimi siano eletti in numero superiore a quattro, durano due anni nella carica i membri eletti con minor numero di voti.

 
Questo sito è ottimizzato per una risoluzione di 800x600 pixel ed conforme ai seguenti standard:   W3C HTML4.01  W3C CSS  ANY Browser
. Layout, Design & Revision © 2005 by Olomedia Olomedia